Riclassamento catastale

Revisione delle rendite catastali errate o non aggiornate

Si riporta di seguito l'estratto del vigente regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'ICI che norma la regolarizzazione catastale dei fabbricati portatori di classamenti non più congrui.

Art. 11 - Agevolazioni in materia di atti di aggiornamento/attribuzione del classamento catastale a seguito e con riferimento all’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della L. n. 311 del 30/12/2004

1. Il presente articolo disciplina la regolarizzazione spontanea, attraverso definizione agevolata, delle annualità I.C.I. che derivano da tardive denunce di accatastamento o di variazione dello stesso, con relativa attribuzione o variazione della rendita, per gli immobili siti nel Comune di Urbino.

2. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale e non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o cambi di destinazione d’uso o per acclarati casi di incongruità dei classamenti presenti nei dati catastali, a condizione che abbiano presentato alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione-aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19/04/1994, n. 701 con l’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.

3. La richiesta è attivata mediante procedura DOCFA (documento Catasto Fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze  n. 701/94) e dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, essere presentata presso l’Agenzia del Territorio da professionisti abilitati, entro il termine stabilito con successivo atto della Giunta Comunale.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui al comma 3, a pena di decadenza, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell’I.C.I. arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento di una somma pari al 50% della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento all’aliquota di competenza fino ad un massimo dell’aliquota ordinaria in base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

5. La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione, entro il termine di cui al comma 3, di un modello di regolarizzazione appositamente predisposto dal Comune, con indicazione degli estremi dell’adempimento catastale ed allegata copia della ricevuta del pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato distintamente per ciascuna annualità a mezzo del Conto Corrente Postale n. 11876612 intestato a “Comune di Urbino – riscossione I.C.I. – Servizio Tesoreria”, causale “regolarizzazione classamento catastale”.

6. La procedura di cui al presente articolo dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell’art. 1, della L. n. 311 del 30/12/2004. In caso di omessa o infedele indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d’uso, oppure della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nonché in caso di mancata presentazione del modello di regolarizzazione e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non si perfeziona. In tal caso il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza l’applicazione di alcuna agevolazione e con provvedimento motivato comunicato all’interessato a mezzo raccomandata a.r., si rende applicabile la procedura di cui ai commi 336 e 337 della L. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), per tali ragioni il Comune si riserva la facoltà di verificare l’esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione ordinariamente prevista dalla disciplina vigente.

7. Qualora le operazioni di collaudo, da parte dell’Agenzia del Territorio, del modello DOCFA presentato si concludano con esito negativo e all’unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversi da quelli proposti si procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

8. In caso di errore scusabile commesso nell’effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione della denuncia catastale la regolarizzazione è comunque valida a condizione che l’interessato versi la differenza e rimuova l’irregolarità entro 30 giorni dallo spirare del termine previsto dal comma 3.

9. Per eventuali rateizzazioni si rimanda a quanto stabilito nell’art. 8 del “Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali”.