Archivio 2018

Bevande alcoliche: divieto al consumo fuori dalle pertinenze dei locali

L'Amministrazione ricorda le disposizioni su consumo, detenzione e trasporto che i cittadini sono tenuti a rispettare

L’Amministrazione Comunale ricorda che è vietato consumare sostanze alcoliche e superalcoliche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico. Il divieto si estende anche alla detenzione e al trasporto di tali bevande nella fascia oraria compresa tra le 20.30 alle 7 - Art. 34 bis del Regolamento di Polizia Urbana.

Il consumo è autorizzato esclusivamente nei locali preposti e nelle loro pertinenze, ossia le aree poste in un raggio di metri 3 dalla linea mediana della porta di ingresso di tali locali.

I divieti sopra esposti si applicano in: Centro storico così come delimitato dalle mura cittadine, piazza Borgo Mercatale, viale Buozzi, viale Don Minzoni, viale Gramsci e area del Centro commerciale “Consorzio”.

Qui di seguito si riporta l’art. 34 bis del Regolamento di Polizia Urbana.

Il regolamento è disponibile nella sua versione integrale come allegato in fondo a questa pagina e al seguente link interno presente nella sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali:

http://www.comune.urbino.pu.it/fileadmin/docs/gazzettamministrativa/001/a2/Statuto_e_Regolamenti/03/Regolamento_di_polizia_urbana.pdf

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.06.2007 e integrato con deliberazione del C.C. n. 4 del 22.01.2015)

Art. 34 bis: Divieto di consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e divieto di detenere e/o trasportare bevande alcoliche e superalcoliche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico in determinati orari

1. Tutti i giorni

A) dalle ore 00.00 alle ore 24.00 à fatto divieto a chiunque di fare uso di sostanze alcoliche e superalcoliche su suolo pubblico e/o aperto al pubblico, ad eccezione del consumo:

1) nei locali all’uopo predisposti e nelle loro pertinenze: si considerano pertinenze, esclusivamente ai fini del presente punto A), anche le aree poste in un raggio di metri 3 dalla linea mediana della porta di ingresso di tali locali;

2) nei locali e/o nelle aree individuate dall’amministrazione comunale in occasione di manifestazioni e/o eventi;

B) dalle ore 20.30 alle ore 07.00 è fatto divieto a chiunque di detenere e/o trasportare, su suolo pubblico e/o aperto al pubblico, bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e di plastica o in qualsiasi contenitore di altro materiale ad eccezione della detenzione e/o trasporto:

1) nei locali all’uopo predisposti e nelle loro pertinenze;

2) nei locali e/o nelle aree individuate dall’amministrazione comunale in occasione di manifestazioni e/o eventi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nei seguenti ambiti territoriali:

1) Centro storico così come delimitato dalle mura cittadine

2) Borgo Mercatale

3) Viale Buozzi

4) Viale Don Minzoni

5) Viale Gramsci

6) Area del Centro commerciale “Consorzio”.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 100,00 così come stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 168 del 31.10.2014.