Imposta Municipale Propria - 2012/2013

Imposta municipale propria 2013

Il D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito dalla Legge n. 124 del 24.10.2013 ha  abolito il versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8,A9 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, com¬mi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Tale abolizione interessa anche le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e cioè :

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

- casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito del provvedimento del giudice.

La abolizione riguarda le pertinenze all’abitazione principale come individuate dalla legge e cioè :

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Lo stesso  D.L. n. 102 del 31.08.2013 ha inoltre abolito il versamento della seconda rata dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno).

Il D.L. n. 133 del 30.11.2013  ha  abolito il versamento della seconda rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8eA/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

d) gli immobili assegnati al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) gli immobili (purché diversi da A1, A8 e A9) posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente  appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 co. 1 D.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia ,anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

f) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art.13, comma 5, del D.L. n. 201/2011,posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011. 

Aliquote e detrazioni anno 2013

Ferme le esclusioni e/o esenzioni di legge sono confermate, per il saldo 2013, le aliquote della delibera di C.C. n.50 del 07/08/2013 e precisamente: 

 

Fattispecie imponibiliAliquota
Altri immobili0,95%

Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.

alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;

all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

0,40%
Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché  gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all’art. 5 comma 3 della succitata legge. I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dl Comune,  presso l’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota di base per tutto l’anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.0,76%

Fattispecie imponibiliDetrazione

Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.

Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili:
a) alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

€ 200,00
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92).€ 200,00

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400.

Codici tributo 2013

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013), il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere:

DescrizioneComuneStato
Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, comma 7, Decreto Legge n. 201/20113912-
Imposta municipale propria per le aree fabbricabili3916-
Imposta municipale propria per gli altri fabbricati3918-
Imposta municipale propria per immobili produttivi di categoria D (risol.33/E/2013 Ag.Entrate)39303925